Art. 6.
(Disposizioni di adeguamento).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.